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Codice etico

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Codice di comportamento professionale

Adottato dalla Stoà Comunicazione, con il contributo di tutti i collaboratori, il 26 novembre 2004, a Torino (Preleva il Codice Etico, .pdf, 150 kb).

Premesse

Nella società in cui operiamo, l'uomo può veramente godere dei propri diritti solo in seguito alla soddisfazione dei propri bisogni, fisici o materiali in primo luogo, ma soprattutto intellettuali, morali e sociali.

Ogni professionista, nell'esercizio delle attività professionali collegate alla consulenza di comunicazione, può, a seconda del modo in cui le esercita, contribuire largamente a soddisfare tali bisogni.

L'osservanza di questo codice etico permetterà ai membri della Stoà di operare attraverso strumenti e relazioni in grado di rispettare e soddisfare i suddetti bisogni.

Principi e norme attinenti allo svolgimento dell'attività professionale

Articolo 1

A ciascun professionista, che agisce in nome della Stoà, è richiesto di condividere e rispettare i principi della dichiarazione universale dei diritti umani, con specifico riferimento alla libertà di espressione e alla libertà di stampa e informazione, da cui deriva, per effetto concreto, il diritto di ogni individuo di ricevere tutte le informazioni; questo con il solo limite della riservatezza sulle informazioni a carattere confidenziale o di segreto industriale.

Articolo 2

Nell'esercitare la propria attività professionale, ogni membro della Stoà dovrà promuovere quelle strutture e quei canali di comunicazione in grado di favorire la libera circolazione delle informazioni essenziali all'interno del gruppo, affinché ogni membro possa sentirsi coinvolto e responsabile, nonché solidale nei confronti degli altri membri.

Obblighi di carattere generale

Articolo 3

Ogni professionista della Stoà, nell'esercizio delle sue attività, dovrà dimostrare onestà, lealtà, integrità, sotto il profilo della condotta. In particolare egli non farà uso di informazioni e commenti che possano trarre in inganno e di informazioni false o devianti. In questo spirito egli vigilerà sul lavoro proprio e dei propri collaboratori e prenderà tutte le necessarie misure per impedire il ricorso, anche se casuale, a pratiche o a metodi incompatibili con questo Codice.

Articolo 4

Le attività di consulenza in comunicazione saranno realizzate con chiarezza e trasparenza offrendo elementi chiari sulla loro origine, senza mai tendere ad ingannare o a far commettere errori a terzi. Nello specifico, ogni collaboratore avrà cura di rispettare e salvaguardare la dignità umana e di riconoscere ad ogni individuo il diritto di formarsi, da solo, il proprio giudizio.

Articolo 5

Nei suoi rapporti con gli altri settori della comunicazione, il consulente della Stoà si sforzerà di creare le condizioni morali, psicologiche, intellettuali per un vero dialogo e di riconoscere alle parti coinvolte il diritto di esporre il loro caso e di esprimere il loro punto di vista. Ogni azione intrapresa, in ogni circostanza, terrà conto dei reciproci interessi delle parti coinvolte, sia dell'organizzazione sia dei pubblici coinvolti.

Obblighi di carattere specifico verso i committenti e i datori di lavoro

Articolo 6

Nell'esercizio della sua attività professionale, ciascun collaboratore della Stoà dovrà scrupolosamente mantenere il segreto professionale e la più completa discrezione; in particolare egli non potrà riferire alcuna informazione confidenziale o di studio o di ricerca ricevuta da un suo committente o datore di lavoro, passato o presente, e fare uso di tale informazione senza l'autorizzazione espressa di tali committenti o datori di lavoro.

Articolo 7

Ogni collaboratore della Stoà non potrà accettare per la propria attività professionale resa ad un committente - anche se con il consenso di tale committente - alcun ulteriore compenso diverso da quello pattuito.

Obblighi nei confronti dell'opinione pubblica e dei mezzi di comunicazione

Articolo 8

Ogni collaboratore della Stoà dovrà astenersi dal diffondere informazioni che non siano basate su fatti fondati e controllabili. È sua responsabilità personale impegnarsi onde evitare azioni mirate a creare negli individui motivazioni inconsce e non controllabili dalla loro volontà, rendendoli così non responsabili delle proprie azioni. Egli non dovrà infine, per nessun motivo, compiere alcuna attività che tenda a corrompere l'integrità dei mezzi di comunicazione.

Articolo 9

Ogni collaboratore della Stoà dovrà operare costantemente per presentare in forma obiettiva l'azienda o l'ente per cui opera.

Obblighi specifici per la rappresentanza legittima di interessi privati presso le istituzioni

Articolo 10

Ogni collaboratore della Stoà, nello svolgimento delle attività di informazione o di rappresentanza di interessi presso le pubbliche istituzioni a livello locale, regionale e nazionale, ha l'obbligo di non offrire o fornire direttamente o indirettamente regali, inviti e rimborsi spese, che vadano al di là delle abituali forme di cortesia o che non abbiano un valore meramente simbolico, ai funzionari dipendenti di tali istituzioni.

Obblighi tra collaboratori

Articolo 11

Ogni collaboratore della Stoà dovrà astenersi da forme di concorrenza sleale nei confronti degli altri collaboratori, nello specifico egli non dovrà mai agire o parlare in modo da danneggiare la reputazione o gli interessi professionali di un altro collaboratore e dovrà astenersi dall'uso di metodi che possano danneggiare il committente o il datore di lavoro di un altro collaboratore.

Articolo 12

Ogni collaboratore della Stoà si assumerà la responsabilità di perseguire sempre il risultato indicato dal committente, portando a termine con precisione e puntualità le fasi di lavoro a lui assegnate all'interno della Stoà e per le quali egli sarà libero di scegliere e di servirsi di uno o più fornitori in grado di supportarlo nello svolgimento delle proprie attività; egli potrà altresì collaborare con professionisti diversi da quelli presenti in Stoà nell'ambito di lavori propri non commissionati al gruppo Stoà.

Obblighi di vigilanza nei confronti di dipendenti e collaboratori

Articolo 13

Tutti i membri della Stoà hanno l'obbligo specifico di vigilare affinché i propri collaboratori operino nel pieno rispetto delle norme del presente Codice. Laddove si verifichino, da parte di collaboratori o di consulenti all'uopo incaricati, violazioni al presente Codice di comportamento, il membro che ne avrà incaricato le attività sarà ritenuto direttamente responsabile delle azioni del proprio collaboratore.

Articolo 14

Sulla base dei suddetti articoli, tutti i membri che operano in collaborazione con la Stoà Communication Consulting, convengono di attenersi a questo Codice Etico e di accettare che qualsiasi violazione al Codice stesso, che possa essere dimostrata davanti a tutti i membri della Stoà, venga considerata passibile di adeguata sanzione.

Preleva il Codice Etico, .pdf, 150 kb).